Sì, in Italia i promotori di referendum possono ricevere un rimborso pubblico per le spese sostenute durante la campagna referendaria, ma solo se la consultazione raggiunge il quorum di partecipazione al voto.
💶 Come funziona il rimborso
Secondo la legge 3 giugno 1999, n. 157, modificata nel 2006, ai comitati promotori di referendum abrogativi (art. 75 della Costituzione) e costituzionali (art. 138) è attribuito un rimborso pari a un euro per ogni firma valida raccolta, fino a un massimo di 495.000 euro per ogni referendum. Tuttavia, esiste un limite annuo complessivo di rimborso pari a 2.582.285 euro. Il rimborso è erogato solo se la consultazione raggiunge il quorum di validità di partecipazione al voto .
📌 Esempi concreti
Nel caso del referendum costituzionale del 2006, il rimborso di 495.000 euro è stato effettivamente erogato, poiché il referendum ha raggiunto il quorum.
Al contrario, per i referendum abrogativi successivi, non è mai stato erogato alcun rimborso, poiché nessuno ha raggiunto il quorum di partecipazione al voto .
⚠️ Limiti e condizioni
Il rimborso è previsto solo per i referendum abrogativi e costituzionali.
Il rimborso è erogato solo se la consultazione raggiunge il quorum di validità di partecipazione al voto.
Esiste un limite annuo complessivo di rimborso pari a 2.582.285 euro.
In sintesi, i promotori di referendum possono ricevere un rimborso pubblico per le spese sostenute durante la campagna

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